AHV / IV / EO
Il 1° pilastro della previdenza svizzera: AHV / IV / EO (AVS — assicurazione vecchiaia e superstiti, AI — assicurazione invalidità e IPG — indennità di perdita di guadagno). Obbligatorio per tutti; datore di lavoro e lavoratore pagano ciascuno metà dei contributi, dichiarati tramite la cassa di compensazione.
L'AVS (AHV — assicurazione vecchiaia e superstiti) è il 1° pilastro della previdenza svizzera e, insieme all'AI (invalidità) e alle IPG (indennità di perdita di guadagno), garantisce il minimo vitale. È obbligatoria per tutti. Il contributo è ripartito a metà tra datore di lavoro e dipendente: ciascuno versa il 5.3% del salario, conteggiato tramite la cassa di compensazione.
Esempio: Su un salario lordo di CHF 6'000 il dipendente vede trattenuti CHF 318 (5.3%) per AVS/AI/IPG; il datore di lavoro aggiunge un importo pari e versa il totale alla cassa di compensazione.
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Anche i lavoratori indipendenti pagano l'AVS?
Sì, ma con un'aliquota propria, leggermente più bassa e degressiva sui redditi modesti, perché versano da soli l'intero contributo. L'iscrizione avviene presso la cassa di compensazione competente all'avvio dell'attività.
Cosa sono i contributi AVS mancanti?
Anni senza versamenti — ad esempio dopo un soggiorno all'estero — creano lacune contributive che riducono la futura rendita. Le lacune degli ultimi cinque anni si possono ancora colmare con versamenti successivi.
